La città di Mazara non è lontana da questi fatti incresciosi. Basti ricordare l’ultimo e vergognoso atto, avvenuto pochissimi giorni prima del Giorno della Memoria, in cui presso la scuola per l’infanzia ed elementare “Rizzo-Marino”, sita nei pressi della via Bessarione, sono state trovate all’interno scritte espressamente inneggianti all’odio razziale.
Tale odio è tutt’oggi alimentato dai già citati gruppi neofascisti e neonazisti presenti a gran numero su tutto il territorio nazionale.Per fermare tali atti, tali ideologie è nata una proposta di legge di iniziativa popolare, depositata il 19 ottobre 2020 da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema, il comune in provincia di Lucca dove, nell’agosto del 1944, una divisione di soldati nazisti trucidò 560 persone. Tale proposta è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget. In giro per l’Italia, inoltre, sta raccogliendo diversi consensi, anche da parte di personaggi pubblici come il premio Oscar Roberto Benigni e il giornalista Fabio Fazio.Serviranno 50 mila firme per portare la legge in Parlamento e c’è tempo fino al 31 marzo 2021 per firmare.
Quasi ogni comune italiano ha attivato la raccolta delle firme, fra cui il comune di Mazara del Vallo, dove gli iscritti nelle liste elettorali potranno apporre la propria firma (presentandosi con un documento di riconoscimento) presso l’Ufficio Elettorale, presente nel Palazzo dei Cavalieri di Malta in via Carmine 21, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
Segue il testo della proposta di legge:
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA E NAZISTA
Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. (20A05730) pubblicato su
(GU n.260 del 20-10-2020)
Art. 1
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici».
2. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma1, è aumentata del doppio.
Francesco Adamo