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Mazara. Ordinanza della Capitaneria di Porto per il recupero definitivo della Boa Ondametrica

ORDINANZA RETE ONDAMETRICA NAZIONALE

Zona: Lat. 37° 31’ 05” N Long. 012° 32’ 00” E;

Periodo: giorno 07/12/2023 – 07/01/2024;

Richiedente: PRISMA S.r.l. per Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

Progetto: Recupero DEFINITIVO Boa Ondametrica Mod. M660 - classificata AToN-AIS;

Esecuzione: SIAP+MICROS S.p.a. e PRISMA S.r.l. costituiti in RTI/ATI;

Responsabile: PRISMA S.r.l.

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:

VISTA la nota assunta a prot. n. 20660 del 29/11/2023, con cui la “PRISMA s.r.l.” comunica la necessità di recuperare la Boa Ondametrica Nazionale sul punto di coordinate Lat. 37° 31’ 05” N Long. 012° 32’ 00” E;

VISTO il verbale di consegna dello specchio acqueo marittimo a favore dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale) redatto da questa Capitaneria di porto in data 26/03/2002;

VISTE le proprie Ordinanze 08/2021 del 29/03/2021, 15/2022 del 18/05/2022, 23/2023 del 11/07/2023;

VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), ratificata con legge 1085/77 (G.U. n. 48 del 17.02.78);

VISTA la legge n. 616 del 05/06/62 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare;

VISTO il D.P.R. n. 435/1991 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento d’esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento dell’attività di recupero definitivo della Boa Ondametrica Nazionale nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo ed in ogni caso sino al limite esterno delle acque territoriali italiane, così come determinate dal D.P.R. 816/ 77;

RITENUTA la necessità di dettare, con propria Ordinanza, opportune disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

Che per i successivi 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza, la società Prisma SRL procederà al recupero definitivo della boa ondametrica di Mazara del Vallo. Per il recupero del predetto segnalamento, sarà utilizzata la M/B “MAMMA ILONA”, iscritta al n. 3514 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Chioggia con il supporto della M/B “RED SLIP”, iscritta al n. 3971 dei registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di porto di Palermo.

Il recupero della boa ondametrica, come riportato nello stralcio cartografico in allegato alla presente ordinanza, avverrà nel seguente punto di coordinate (WGS 84): Lat. 37° 31’ 05” N Long. 012° 32’ 00” E.

ORDINA

Articolo 1

(Norme di comportamento durante i lavori di posa)

Tutte le unità in transito dovranno mantenersi a 500 metri di distanza dal punto di coordinate Lat. 37°31’05” N - Long. 012°32’00” E, procedendo con massima cautela e navigare, compatibilmente con le esigenze di manovra, a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dal personale operante.

Articolo 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità perseguite dall’ente di appartenenza.

Articolo 3

(Norme di comportamento durante i lavori di posa)

Il direttore dell’esecuzione del contratto, individuato in premessa, il Comandante del M/B “MAMMA ILONA” ed il Comandante della M/B “RED SPLIP”, incaricati al recupero definitivo della Boa, ciascuno in funzione delle rispettive competenze, avranno cura di:

1.1. comunicare l’inizio e la fine dell’attività alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nonché eventuali modifiche o cambiamenti rispetto alle indicazioni fornite nell’istanza iniziale;

1.2. curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo-marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità;

1.3. sospendere le operazioni in atto qualora le condizioni meteo-marine sopravvenute ne rendano difficile la prosecuzione;

1.4. disporre un’adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di mt 500 dal punto di posizionamento della boa ondametrica;

1.5. verificare che sulle unità siano inalberati, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) della Colreg 72, anche il segnale bi-lettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S.;

1.6. in caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all’insorgere di condizioni meteo-marine tali da limitare la visibilità, la nave dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 della Colreg 72”;

1.7. assicurarsi che durante le attività sia mantenuto uno ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz) e che lo stesso funzioni correttamente;

1.8. qualora impiegati, utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità;

1.9. nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all’interno delle acque del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando:
  • modalità di segnalazione;
  •  posizione;
  •  motivi mancato recupero;
azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;Pag. 3 di 4

1.10. adottare ogni misura atta a evitare inquinamenti di ogni genere e non arrecare danni alle risorse biologiche marine;

1.11. comunicare tempestivamente al Comando Marittimo Sicilia, nonché a questa Capitaneria di Porto, l’eventuale ritrovamento di residuati bellici o masse ferrose potenzialmente riconducibili ad ordigni bellici, provvedendo ad evitare di intervenire, delimitando la zona con gavitelli di colore rosso/arancione ovvero, in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;

1.12. comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima, nonché alla Soprintendenza del Mare, presso l’Assessorato regionale dei Beni Culturali, l’eventuale ritrovamento di reperti archeologici sommersi;

1.13. segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

I responsabili dell’attività nonché il Comandante del M/Pontone “MAMMA ILONA” ed il Comandante della M/B “RED SPLIP”, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della sicurezza della navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web:


IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA