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Mazara. Al via i lavori per la rete fognaria acque bianche nella Borgata Costiera

Relitto di un aereo della II Guerra Mondiale nel fondale di Tre Fontane. Ordinanza della Capitaneria di Porto di Mazara

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo:

VISTO Il foglio n. prot. 837/S.I. datato 08 Agosto 2008 con il quale la Regione Siciliana – Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e P.I. – Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali ed E.P. – AREA SOPRINTENDENZA DEL MARE – Servizio Beni Storicoartistici e Demo Antropologici Unità Operativa III – Conoscenza, Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, a seguito di rinvenimento di un relitto di un aereo di nazionalità italiana affondato nel corso del secondo conflitto mondiale, nella zona di mare situata a circa 1,5 miglia dalla costa di località Tre Fontane (Comune di Campobello di Mazara), ha richiesto l’emanazione di specifica Ordinanza allo scopo di interdire lo spazio marino interessato dalla scoperta;

VISTO Il Decreto Interministeriale datato 12.07.1989 contenente “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico;

VISTO Il D.L. 29.10.1999, n 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

VISTO il D.lgs. N. 42 datato 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

CONSIDERATO necessario concorrere, con la competente Soprintendenza del Mare – Servizio Beni Storico-artistici e Demo Antropologici di Palermo alla protezione della suddetta area, allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti depauperamenti e danneggiamenti del locale contesto archeologico;

VISTO il messaggio n. 52102/N/CZ-GOSCTECMSUBIN in data 23 luglio 2019, relativo all’attività di ricerca, identificazione e bonifica da presunti ordigni esplosivi a salvaguardia della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che non è ancora possibile escludere la presenza di carico bellico tuttora a bordo del relitto aereo o nelle vicinanze dello stesso;

RITENUTO pertanto necessario emanare disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione e delle attività marittime e prevenire incidenti e danni a persone e cose;

VISTE le proprie Ordinanze nn. 63/2008, 43/2010 e 10/2012;

RITENUTO opportuno armonizzare ed attualizzare in un unico provvedimento le suddette

Ordinanze;

VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima,

RENDE NOTO

che nella zona di mare a circa 1,5 miglia dalla costa di località Tre Fontane (Comune di Campobello di Mazara), in posizione Lat. 37°33.45’N – Long. 012°46.42’E (WGS ’84), giace adagiato su un fondale melmoso di circa 34 metri il relitto di un aereo militare italiano, risalente al secondo conflitto mondiale.

ORDI N A

Art. 1

(Divieti)

Fino a diversa disposizione, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona di mare centrata nel punto di coordinate geografiche Lat. 37° 33.45’N – Long. 012° 46.42’E (WGS 84) ed avente raggio di metri 1000 (mille), meglio indicata nello stralcio cartografico allegato, sono vietati:

1) la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;

2) la pesca sia professionale che sportiva,

3) le attività balneari e le immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione;

4) ogni altra attività che possa recare pregiudizio all’integrità del relitto e del suo contesto o pericolo in relazione al possibile carico pericolo ancora presente a bordo dello stesso o nelle sue vicinanze.

Art. 2

(Eccezioni)

Non sono soggetti ai divieti di cui all’articolo precedente il personale ed i mezzi nautici della Guardia Costiera, della Marina Militare e delle Forze di polizia per l’espletamento dei rispettivi compiti di istituto.

Art. 3

(Autorizzazioni)

Allorquando sarà accertata l’assenza di materiale pericoloso a bordo del velivolo o nelle sue vicinanze, previo nulla osta della competente Soprintendenza del Mare da richiedere a cura degli interessati, potranno essere autorizzate le seguenti attività:

a) immersioni per finalità di ricerca scientifica / archeologica a cura delle Amministrazioni e degli Enti competenti o per loro conto;

b) visite guidate subacquee organizzate da Società/Circoli Sportivi/Associazioni/Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto e nel rispetto delle discipline di settore. I richiedenti assumeranno tutte le responsabilità civili e penali connesse con l’attività svolta e saranno garanti che durante le immersioni non vengano effettuate azioni che possano danneggiare, violare o depauperare il relitto e il suo contesto e/o costituire rischio per persone e cose. A conclusione dell’attività autorizzata, essi dovranno fornire alla Soprintendenza del Mare ed a questa Capitaneria di porto una significativa documentazione video-fotografica del relitto, ai fini del monitoraggio del bene nel tempo.

L’inizio ed il termine delle attività autorizzate dovranno essere comunicati con congruo anticipo a questa Capitaneria di porto.

L’eventuale rilascio di autorizzazione da parte di questa Autorità Marittima non esime gli interessati dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Amministrazioni o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere

Non sono, in ogni caso, consentite immersioni notturne.

Art. 4

(Prescrizioni)

E’ fatto obbligo a chiunque di segnalare senza ritardo a questa Capitaneria di porto – Guardia Costiera ed alla Soprintendenza del Mare di Palermo ogni eventuale ritrovamento di materiale di

interesse storico nell’area, nonché ogni eventuale danneggiamento al patrimonio pubblico storico, artistico sommerso o rinvenuto sul Demanio Marittimo, di cui si è avuta conoscenza.

Art. 5

(Vigilanza)

I comandi Navali delle locali Forze di Polizia, nell’esecuzione delle proprie attività operative, sono invitati a voler vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Art. 6

(Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diverso illecito e/o reato, saranno puniti ai sensi dell’articolo 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici) del Codice della Navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale, all’indirizzo http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-delvallo/Pages/ordinanze.aspx.

Le Ordinanze nn. 63/2008 del 07.10.2008, 43/2010 del 02.08.2010, 10/2012 del 30.03.2012 sono abrogate.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Vincenzo CASCIO