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Mazara. Festeggiamenti Madonna del Paradiso, l'ordinanza della Capitaneria per i fuochi pirotecnici

“Norme per lo svolgimento in sicurezza dell’accensione di fuochi pirotecnici in ambito portuale”

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo:

VISTA l’istanza acquisita a prot. n. 11511 in data 30/06/2023 con la quale il Sig. PICONE Gianfranco, nato a Palermo il 19.04.1974 e residente a S. Stefano Quisquina (AG) in contrada Prato snc, in qualità di legale rappresentante della ditta PICONE FIREWORKS s.r.l., abilitato ad esercitare l’attività di fuochino per l’accensione di fuochi artificiali (Certificato di abilitazione n. Cat.7-E/69-POL.AMM.VA del 13.01.1996 rilasciato dalla Prefettura di Agrigento), ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare l’accensione di fuochi pirotecnici in area portuale (Molo di ponente – fanale rosso) in data 16 luglio alle ore 23:50;

VISTA la propria autorizzazione n. 112/2023 rilasciata in data 13/07/2023 per l’accensione di fuochi pirotecnici a cura della ditta “Picone Fireworks s.r.l.”, presso il Molo di Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo;

VISTA l’autorizzazione prot. n. 621 del 13/07/2023 rilasciata dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente – Area 2 – U.T.A. Trapani relativa all’utilizzo di una superficie demaniale per complessivi mq 20;

VISTO il nulla osta del Comando Marittimo Sicilia n. 52364/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 11/07/2023;

VISTO il nulla osta del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo prot. n. Cat. 7.E/2023/P.A.S. del 12/07/2023;

VISTI gli artt. 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione nonché di permettere il regolare svolgimento della manifestazione di cui trattasi

RENDE NOTO

Che il giorno 16 luglio 2023, dalle ore 23.50 sino a termine esigenze, la zona del Molo di Ponente del “Porto Nuovo” di Mazara del Vallo (fanale rosso) sarà interessata dall’accensione di fuochi pirotecnici a cura Ditta “Picone Fireworks s.r.l.” nel contesto dei festeggiamenti della Madonna Del Paradiso.

ORDINA

Art. 1

(Interdizione dell’area di accensione dei fuochi)

A partire dalle ore 23.50 del 16/07/2023 e per tutta la durata dei fuochi pirotecnici, è vietato:

a) il transito e la sosta di persone nell’area circostante il molo in questione;
b) il transito in ingresso ed uscita nella zona antistante l’accesso al molo di ponente;
c) la navigazione e la sosta di unità di qualsiasi tipo entro un raggio di 200 metri del punto di sparo dei fuochi pirotecnici (testata del molo – fanale rosso);

Art. 2

(Deroghe)

Non sono soggette ai divieti di cui all’articolo 1:

a) i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
b) i mezzi ed il personale della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e delle forze di polizia in servizio;
c) le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3

(Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione)

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di opportune misure di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

I responsabili delle attività, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili delle operazioni, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;

- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.

L’Autorità Marittima si riserva di impartire eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi.

Mazara del Vallo

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Enrico ARENA