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Canone Rai, addio bollettini: ecco chi deve pagare con la bolletta elettrica

Lunedì 18 Gennaio 2016
Roma - La bolletta elettrica di luglio sarà aggravata di 70 euro di costo legato al Canone della Rai. Sarà la prima tranche di pagamento del balzello, che la Stabilità ha fissato in 100 euro per il 2016, rispetto ai 113,5 euro precedenti, con l'addebito inserito nella fornitura elettrica. Nelle bollette successive, a partire da agosto, si
spalmeranno i restanti 30 euro per saldare il dovuto di quest'anno. Dal 2017, poi, scatterà la versione definitiva: il canone sarà spalmato su 10 rate da 10 euro l'una.

La novità principale sul Canone riguarda proprio il conto totale e il modo di pagamento: nessuno, in questi giorni, si deve aspettare il tradizionale bollettino. La Stabilità innova nell'introdurre un "criterio di presunzione" del possesso degli apparecchi Tv: la presenza di un contratto di fornitura dell'energia. Si paga, in sostanza, laddove c'è la residenza anagrafica unita alla bolletta elettrica, condizioni che fanno scattare la presunzione che lì si guardi il televisore. A pagare sono soltanto le prime case. Non mancano, comunque, i casi particolari e alcuni dettagli da sistemare, anche attraverso ulteriori disposizioni dell'Agenzia delle Entrate.

Tutti i punti sul nuovo canone Rai in un elenco di domande e risposte pubblicate sul sito www.canone.rai.it

1) Chi deve pagare il canone tv e a quanto ammonta ?

Dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Ammonta a 100 euro.

2) L'utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?

Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto la propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata.

3) Con quali modalità deve essere presentata la dichiarazione di non detenzione del tv?

Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione del tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4) L'importo del canone annuo è integralmente addebitato nella prima fattura elettrica dell'anno?

No, per i titolari di utenza elettrica domestica residente, in ogni bolletta vengono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone è suddiviso in dieci rate mensili, che si intendono scadute da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 luglio 2016. Non arriverà più a casa dunque il bollettino di pagamento.

5) L’addebito nella fattura elettrica avviene anche in caso di domiciliazione bancaria del pagamento della stessa?

Sì, le domiciliazioni del pagamento della fattura elettrica sono automaticamente estese all’importo del canone.

6) Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

7) Non guardo mai la Rai, devo pagare il canone tv?

Sì. L'utilizzo dell’apparecchio limitatamente ai programmi delle tv private e straniere, con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla Rai, non esonera dal pagamento del canone tv.

8) Uso l'apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

9) La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo esonera dal pagamento del canone tv?

No, in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

10) Che cosa succede se detengo un apparecchio e non pago il canone tv?

Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

11) Vivo in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di mia proprietà: chi è obbligato al versamento del canone tv?

Al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio.

12) Ho una seconda casa devo pagare un altro canone tv?

No. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

13) Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv?

Sì, in quanto la residenza in un paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

14) E’ ancora possibile dare disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi?

No, dal 1 gennaio 2016 la disdetta per suggellamento non è più prevista dalla legge.

15) Il limite reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 euro annui?

Per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

[fonte: repubblica.it - adnkronos.com ]