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Chiesto inserimento di un ordine del giorno in consiglio comunale inerente il prezzo del carburante nel territorio di Mazara del Vallo

Giovedì 18 Febbraio 2016
Mazara - Sensibilizzati da moltissimi cittadini mazaresi che da tempo si interrogano sul prezzo del carburante nel territorio di Mazara del Vallo, nel locale meetup ci si è confrontati e si è approfondita la questione.

Nonostante il prezzo del petrolio da tempo abbia subito un notevole ribasso e, di conseguenza, anche i prezzi della benzina e gasolio siano diminuiti, nella città di Mazara in molti hanno notato differenze di prezzo rispetto alle città limitrofe: prezzi più alti di circa 10-15 centesimi al litro a discapito dei consumatori mazaresi.

Nei giorni scorsi, dunque, si è deciso di inoltrare apposita richiesta alla presidenza del consiglio comunale per poter trattare la questione alla prima seduta utile.

“Abbiamo accolto con piacere - dichiara il portavoce La Grutta - il fatto che l’ordine del giorno proposto sia stato sottoscritto anche da tanti consiglieri comunali di tutti i gruppi presenti in consiglio.

La volontà è di richiedere alle Istituzioni e alle Autorità competenti un approfondimento e una verifica rispetto al comportamento delle compagnie petrolifere nella formazione dei prezzi dei carburanti nel territorio della città di Mazara del Vallo.”

L’auspicio è che la presidenza e il consiglio tutto vogliano accogliere favorevolmente l’iniziativa, che certamente ha come obiettivo di verificare se vi sono le condizioni per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini mazaresi.

Di seguito il testo dell’ordine del giorno proposto:


Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
ROMA

Garante per la Sorveglianza dei Prezzi
ROMA

Ministro dello Sviluppo Economico
ROMA

Oggetto: “PREZZO DEI CARBURANTI NEL TERRITORIO DI MAZARA DEL VALLO”

Il consiglio comunale di Mazara del Vallo,

PREMESSO

che si ritiene opportuno approfondire la questione inerente il prezzo dei carburanti nel territorio di Mazara del Vallo;

CONSIDERATA

la crisi economico finanziaria in cui versa il nostro paese;

RILEVATO

l’attuale prezzo al barile del greggio che si aggira attorno ai 30 dollari;

CONSIDERATO

che la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136) prevede, al comma 4 dell’articolo 47, che il Governo alleghi al disegno di legge annuale una relazione di accompagnamento che evidenzi:

« a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.»

RILEVATO

che sulla base dei suesposti principi si ritiene utile approfondire il comportamento delle compagnie petrolifere nella formazione dei prezzi dei carburanti nel territorio della città di Mazara del Vallo;

CONSIDERATO

che nelle limitrofe città più volte i cittadini mazaresi hanno avuto modo di riscontrare prezzi più bassi di 10\15 centesimi di euro al litro;

ALLA LUCE

della normativa inerente la tutela della concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre 1990, n. 287 e ss.mm.ii.)

«Articolo 2

Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Articolo 3

Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 15

Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.»;

tutto ciò premesso e considerato,

chiede

alle Autorità in indirizzo di verificare quanto esposto con la presente e di adottare i provvedimenti che si riterranno opportuni.

Con osservanza

Firme

NICOLO’ LA GRUTTA (primo firmatario)

GIACOMO CANGEMI

PIETRO INGARGIOLA

TERESA DIADEMA

ISIDONIA GIACALONE

GIORGIO RANDAZZO

FRANCESCO FOGGIA

VIVIANA IMPEDUGLIA

LUIGI FIRENZE

GIACOMO PAOLO CARUSO

PROVENZANO ROSARIA

D'ANNIBALE JOSELITA

MARASCIA STEFANIA

TUMBIOLO GIUSEPPE

GIACALONE GIUSEPPE

ZIZZO ANTONINO

FODERA' VITO

ALAGNA EMANUELA

PERNICE TONIA

Distinti saluti

Gli attivisti del MoVimento 5 stelle di Mazara del Vallo