(Lunedì 29 Novembre 2016)
Mazara - "Spesso e volentieri si addebitano alla politica fenomeni di "ruberie", favoritismi e gestione di certo non da "buon padre di famiglia" dei soldi pubblici, questo ha portato negli ultimi
anni alla deriva della stessa Politica e ad un forte senso di sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, favorendo giustamente un serie di leggi al limite tra trasparenza e rispetto della privacy che prevedono anche per Consiglieri comunali , Assessori , Sindaci a pubblicare ogni anno sui portali degli enti pubblici la propria situazione economica, patrimoniale, nonchè le proprie eventuali partecipazioni azionarie , polizze assicurative ecc anche per i congiunti e fino al secondo grado di parentele della stessa classe politica. Sfugge però il dato di fatto , che la Politica nella maggior parte dei casi è di "passaggio" e dirigenti e posizioni amministrative di rilievo rimangono nelle loro poltrone per 10-20-30-40 anni. Non vedo la motivazione per cui le stesse regole non debbano essere applicate anche all'apparato pubblico che di fatto "gestisce" un enorme mole di denaro dei contribuenti attraverso anche a sistemi di assegnazione degli incarichi abbastanza discutibile come gli affidi diretti. Se a questo aggiungiamo che nel Comune di Mazara del Vallo per via del fatto che il bilancio di previsione venga presentato quasi sempre a fine anno solare è facilmente intuibile che vi è un uso spropositato di affidi di incarichi diretti , attraverso la procedura della somma urgenza, che certe volte arriva a costi spropositati che non vi sarebbero se si programmassero gli interventi per tempo con un bilancio approvato ad inizio anno d'esercizio. Questo è un Regolamento a tutela della maggioranza degli impiegati che diligentemente ogni giorno timbra il cartellino per svolgere un pubblico servizio e che si rivolge a tutte le figure che hanno modo di gestire i soldi pubblici e condizionare i costi degli interventi che necessitano per un Comune come il nostro, quindi a Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili unici dei Provvedimenti e ai Direttori dei lavori , non ai semplici impiegati comunali"
IL CONSIGLIERE COMUNALE
GIORGIO RANDAZZO
Ecco il regolamento:
Giorgio Randazzo
Consigliere comunale
Gruppo consiliare
"Scelta Libera"
Al Presidente del Consiglio comunale
Rag. Vito Gancitano
OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE " REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPERENZA DI DIRIGENTI E DIPENDENTI PUBBLICI"
Con la presente, si invita la S.V. a dare seguito alla presente proposta di deliberazione , al fine del completamento dell'iter necessario per la trattazione in Consiglio Comunale
IL PROPONENTE
Giorgio Randazzo
REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI PUBBLICITA' E TRASPERENZA DI DIRIGENTI E DIPENDENTI PUBBLICI
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità e trasparenza dell'attività svolta da Dirigenti comunali, dai dipendenti pubblici avente funzione P.O. (posizione organizzative) e dai dipendenti pubblici che nell'attività amministrativa abbiano ricevuto incarico di R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) e di Direzione lavori .
ART. 2 - DICHIARAZIONI
1. Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, i Dirigenti comunali, i dipendenti pubblici avente funzione P.O. (posizione organizzative) e i dipendenti pubblici che nell'attività amministrativa abbiano ricevuto incarico di R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) e di Direzione lavori sono tenuti a presentare alla Segreteria Generale una dichiarazione con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, concernente:
a) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
b) le azioni di società e le partecipazioni in società quotate e non quotate;
c) l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dall'Ente comune con relativo atto di nomina con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
d) curriculum vitae;
e) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
g) eventuali missioni e viaggi di servizio effettuati per conto dell'Ente con l'indicazioni dei costi delle stesse;
2. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono. Nel caso in cui gli stessi non vi consentono, i titolari di cariche pubbliche, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, dovranno presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge, dai figli e dai parenti entro il secondo grado. Del mancato consenso sarà data evidenza.
ART. 3 - ADEMPIMENTI ANNUALI
1. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i soggetti destinatari degli effetti del presente regolamento presentano una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi riguardante i loro redditi unitamente alla dichiarazione contenente i dati di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell’art. 2. riferiti all'anno solare precedente.
2. Gli adempimenti riguardanti le lettere a), b), c), ed f) dell’art. 2, concernono anche il coniuge non legalmente separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono.
3. Il Segretario Generale comunica annualmente il termine per la presentazione delle dichiarazioni.
ART. 4 – MODULI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1. Tutte le informazioni e dichiarazioni ai sensi del presente regolamento, devono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell’ufficio di Segreteria Generale e trasmessi nei termini prescritti, secondo una delle seguenti modalità: a) in formato elettronico tramite posta elettronica certificata e utilizzo di firma digitale all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it; b) mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segretario.generale@comune.mazaradelvallo.tp.it; in questo caso il modello di dichiarazione sostitutiva va trasmesso, unitamente ad un proprio documento di identità, previa sottoscrizione autografa dello stesso da parte dell’interessato e acquisizione in formato digitale; c) in formato cartaceo direttamente presso l’ufficio comunale competente (di norma l’ufficio di segreteria generale o altro ufficio comunale indicato dall’Ente), apponendo la propria firma in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
ART. 5 - INADEMPIENZE
1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, alle rettifiche o integrazioni richieste senza giustificare l'inosservanza del predetto invito, il Segretario Generale attiva il relativo procedimento sanzionatorio.
3. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al secondo grado, assenza dal Comune, ecc). che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata dall'interessato, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, al Segretario Generale, il quale provvede entro i successivi quindici giorni ad adottare il provvedimento con cui accoglie o rigetta la richiesta di esimente.
4. Nell'ipotesi che la richiesta di esimente sia stata rigettata, il Segretario Generale provvede a comminare la relativa sanzione, il cui provvedimento è notificato al soggetto interessato, è pubblicato sul sito Internet del Comune.
ART. 6 – SANZIONI
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati richiesti nell'art.2 del presente Regolamento concernenti la situazione patrimoniale complessiva da parte di Dirigenti comunali, dei dipendenti pubblici avente funzione P.O. (posizione organizzative) e dai dipendenti pubblici che nell'attività amministrativa abbiano ricevuto incarico di R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) e di Direzione lavori dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DICHIARAZIONI
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dal presente regolamento è
assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet dell’ente.
2. I documenti e le informazioni dei soggetti destinatari degli effetti del presente Regolamento devono essere pubblicati in formato di tipo aperto e devono rimanere pubblicati per un periodo di anni cinque.
ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
Comunicato stampa