Riceviamo e pubblichiamo l'Ordinanza 08/2024 del 28/02/2024 – Progetto WIND FARM "Mazara del Vallo 1" (Fase Offshore) emanata dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo. Ecco quanto si legge:
Periodo: dal 29 febbraio 2024 al 01 aprile 2024;
Richiedente: Geoteam S.p.a.
Progetto: Wind Farm “Mazara del Vallo 1”;
Responsabile: Sig. Federico RIDOLFI
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTA la nota assunta a prot. n. 22206 in data 28/12/2023, avanzata dalla società GEOTEAM S.p.a., relativa all’attività di ricognizione batimorfologica dei fondali nell’intorno delle direttrici di tracciato individuate per lo svolgimento delle attività del progetto Wind farm “Mazara 1” – Fase Offshore;
VISTA la nota assunta a prot. n. 3280 del 19/02/2024 con la quale vene comunicato il periodo di svolgimento delle attività di cui trattasi;
VISTO il nulla-osta protocollo n. M_D MMIDROGE0000192 in data 09/01/2024 dell’Istituto Idrografico della Marina;
VISTO il nulla-osta protocollo n. 50348/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 25/01/2024 del Comando Marittimo Sicilia;
VISTO il nulla-osta protocollo n. 00303/C/3/3/GEOMETOC in data 15/01/2024 dello Stato Maggiore Marina;
VISTA la propria Ordinanza n. 29 del 27/11/2020 (Disciplina degli accosti, della navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo) e ss.mm. e ii con Ordinanze n. 30/2020, 09/2021 e 44/2021;
VISTA la propria Ordinanza n. 45 del 13/12/2023 (Rete Ondametrica Nazionale) e prorogata con Ordinanze n. 01/2024 e 06/2024;
VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), ratificata con legge 1085/77 (G.U. n. 48 del 17.02.78);
VISTA la Legge n. 616 del 05/06/62 sulla Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare;
VISTO il D.P.R. n. 435/1991 “Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare”;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento d’esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, nonché di permettere il regolare svolgimento delle attività operate dalla società GEOTEAM S.p.a. nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo;
RITENUTA la necessità di dettare opportune prescrizioni ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.
R E N D E N O T O
Che dal 29 febbraio 2024 e fino al 01 aprile 2024, la società GEOTEAM S.p.a., effettuerà un’attività di ricognizione batimorfologica dei fondali relativo alla realizzazione del progetto “Wind Farm” – Fase Offshore, mediante la M/N “GLOMAR VANTAGE” – IMO N. 8109266 – Nominativo Internazionale HO3057 – Bandiera Panama, unità che per tutta la durata della predetta attività dovrà essere considerata come NAVE CON MANOVRABILITA’ LIMITATA ai sensi della regola 3) lett. II) del Regolamento Internazionale per Prevenire gli abbordi in mare.
L’attività verrà effettuata nei punti di coordinate WGS84 riportati nella seguente tabella:
O R D I N A
Art. 1
(Divieti – Condotta delle unità in prossimità dell’area interessata dalle attività di monitoraggio)
A decorrere dal 29/02/2024 e fino al 01/04/2024, nello specchio acqueo di cui sopra, sono
vietate le seguenti attività:
1.navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
2.praticare la balneazione;
3.effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4.svolgere attività di pesca di qualunque natura;
5.ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata.
Le unità in transito in prossimità delle aree sopra specificate dovranno procedere con la massima cautela e navigare ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla M/N “GLOMAR VANTAGE”. Compatibilmente con le esigenze di manovra, le unità in transito dovranno altresì procedere a velocità ridotta prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte, ed attenersi agli ordini, alle indicazioni ed agli inviti comunicati via radio dal personale operante.
Art. 2 (Deroghe)
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
-le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali;
-le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità perseguite dall’ente di appartenenza.
Art. 3
(Prescrizioni a carico del responsabile delle attività di ricerca)
Il responsabile dell’attività (Sig. Federico RIDOLFI), ed il Comandante della M/n “GLOMAR VANTAGE”, in funzione delle rispettive competenze, dovranno avere cura di:
1.1. comunicare l’inizio e la fine dell’attività alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, nonché eventuali modifiche o cambiamenti rispetto alle indicazioni fornite nell’istanza iniziale;
1.2. curare che le operazioni abbiano luogo in condizioni meteo-marine favorevoli e che le stesse non siano eseguite in presenza di scarsa visibilità;
1.3. sospendere le operazioni in atto qualora le condizioni meteo-marine sopravvenute ne rendano difficile la prosecuzione;
1.4. disporre un’adeguata vigilanza nella zona di mare compresa entro un raggio di mt 500 dalla M/n “GLOMAR VANTAGE”;
1.5. verificare che sulle unità siano inalberati, oltre ai segnali previsti dalla Regola 27 lettera b) della Colreg 72, anche il segnale bilettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S.;
1.6. in caso di nebbia, foschia, forti piovaschi o comunque all’insorgere di condizioni meteo- marine tali da limitare la visibilità, la nave dovrà emettere i prescritti segnali sonori indicanti la propria condizione tecnico-nautica di cui alla regola 35 della Colreg 72”;
1.7. assicurarsi che durante le attività l’ascolto radio continuo sul canale 16 VHF (156.800 MHz) funzioni correttamente;
1.8. la M/n “GLOMAR VANTAGE” dovrà essere in regola con tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e osservare le prescrizioni di sicurezza previste. Utilizzare soltanto attrezzature ed apparecchi subacquei preventivamente testati con regolare certificazione di collaudo o di conformità;
1.9. assicurarsi che tutto il personale impiegato nelle operazioni sia coperto da idonea polizza assicurativa ed inoltre, possegga una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
1.10. nei casi di posa/abbandono di apparecchiature/attrezzature in mare, all’interno delle acque del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, sia tempestivamente data comunicazione a questa Capitaneria di porto specificando inoltre:
- modalità di segnalazione;
- posizione;
- motivi mancato recupero;
- azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione.
1.12.non arrecare danni alle risorse biologiche marine né impedimento all’esercizio della pesca, al di fuori dell’area di operazioni;
1.13.comunicare tempestivamente al Comando Marittimo Sicilia, nonché a questa Capitaneria di Porto, l’eventuale ritrovamento di residuati bellici o masse ferrose potenzialmente riconducibili ad ordigni bellici, provvedendo a:
a.evitare di intervenire e delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
b.in caso di accertato rilievo di massa ferrosa, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
c.mantenere la sorveglianza continua della zona;
d.fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;
1.14.comunicare tempestivamente a questa Autorità Marittima, nonché alla Soprintendenza del Mare, presso l’Assessorato regionale dei Beni Culturali, l’eventuale ritrovamento di reperti archeologici sommersi;
1.15.rispettare i divieti e le prescrizioni disposte con i nulla osta in premessa citati;
1.16.segnalare tempestivamente ogni eventuale inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività;
1.17.munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Art. 4
(Prescrizioni particolari per eventuale esecuzione dei rilievi batimetrici e morfologici)
Nell’esecuzione della campagna di attività d’indagine, il responsabile delle operazioni ha l’obbligo di adempiere alle seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini dell’aggiornamento della documentazione nautica nazionale:
a.dovrà essere posta la massima attenzione alla consultazione della Documentazione nautica relativa ai punti interessati dall’attività di ricerca a mezzo degli strumenti di cui al RENDE NOTO;
b.dovrà essere segnalato all’Istituto Idrografico della Marina, per il tramite di questa Autorità Marittima, ogni eventuale individuazione di oggetti non riportati sulla documentazione nautica;
c.ai sensi del DPR 90/2010, art. 222, tutti i dati delle eventuali misurazioni idrologiche ed oceanografiche effettuate, dovranno essere inviati, in formato digitale, all’Istituto Idrografico della Marina, per il tramite di questa Autorità Marittima, entro 90 giorni dal termine dell’attività;
d.i rilievi batimetrici dovranno essere eseguiti in conformità al disciplinare tecnico I.I.3176 approvato dall’Istituto Idrografico della Marina, reperibile sul sito: https://www.marina.difesa.it/noisiamo-la-marina/pilastro-logistico/scientifici/idrografico/Pagine/Disciplinare_tecnico.aspx
Art. 5 (Disposizioni finali e sanzioni)
I responsabili del progetto nonché il Comandante della M/n “GLOMAR VANTAGE”, a seguito della notifica delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza assumono formale impegno di piena osservanza delle stesse e sono da ritenersi responsabili, in funzione delle rispettive posizioni e competenze ed in solido con gli eventuali altri soggetti individuati o individuabili a norma di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni.
La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:
-l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto, all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
-negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione.
L’Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi
p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Amleto PICCINNO