ORDINANZA, ISPEZIONE SOTTOMARINA LUNGO LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI LO STRETTO DI SICILIA AREA OFFSHORE
Zona: Tratto
di mare Offshore antistante Capo Feto fino al limite
delle acque territoriali di giurisdizione di questa Autorità Marittima;
Periodo: dal 15/03/2024 al 31/05/2024;
Richiedente: Mariconsult S.p.a. nella
qualità di Procuratrice Speciale della TMPC,
proprietaria della tratta
sottomarina delle condotte del metanodotto;
Progetto: Ispezione e stabilizzazione delle condotte sottomarine del metanodotto;
Responsabile: Mariconsult S.p.a.-
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo
e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
VISTA la nota BRE/ms - prot. n. 92/2023 datata 05/12/2024, assunta a protocollo n° 20976 del
05/12/2024, con la quale la “MARICONSULT S.p.a.”, con sede a Milano in via
Gaspare Gozzi 1/A, in qualità di procuratrice speciale della “TRANSMEDITERANEAN
PIPELINE COMPANY LTD”, proprietaria del Metanodotto Algeria–Italia, ha chiesto
l’emissione dell’Ordinanza disciplinante gli aspetti di sicurezza della
navigazione per la tratta ricadente nelle acque di giurisdizione del
Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo;
VISTA la nota datata 01/03/2024, con la quale la “MARICONSULT
S.p.a.”, ha comunicato che l’inizio lavori per le attività di ispezioni
Offshore TMPC sono previste per il 15/03/2024;
VISTO il nulla-osta prot. M_D MMIDROGE0000769
datato 24/01/2024 dell’Istituto Idrografico della Marina e delle relative
prescrizioni ivi contenute;
VISTO il Nulla-Osta prot. MARISTAT/1728/C/3/3/GEOMETOC datato 04/03/2024 dello Stato Maggiore della Marina Militare;
VISTO il nulla-osta prot. 50971/N/CB/SEZSUPPOPERATIVI datato 13/03/2024 del Comando Marittimo Sicilia;
VISTA la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con Legge 1085/77 (G.U. n. 48
del 17/02/78);
VISTA la legge n.979 del 31/12/1982 “Disposizione per la Difesa de Mare” e
ss.mm. e ii;
VISTO il D.lgs. n.152/2006 del 03/04/2006 e ss. mm. e ii. recante “Norme
in materia ambientale”;
VISTI gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché
l’art. 59 del regolamento di Esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di
prevenire il verificarsi di possibili danni, di salvaguardare l’incolumità
delle persone, dei beni e la sicurezza della navigazione, nonché di consentire
il regolare svolgimento delle ispezioni sottomarine a cura della Società “NEXT
GEOSOLUTIONS EUROPE S.p.A.” nelle acque ricadenti nella giurisdizione di questo
Compartimento Marittimo;
RITENUTO necessario
disciplinare l’uso del bene pubblico sotto il profilo della vigilanza e della
polizia Marittima;
R E N D E N O T O
Che dal 15 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024,
la Società “NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.p.A.”, per conto della
“TRANSMEDITERRANEAN PIPELINE COMPANY LTD”, proprietaria del metanodotto
Algeria–Italia, eseguirà, con l’impiego della M/n IEVOLI COBALT – IMO 9736872 – Indicativo di chiamata IBOK -
bandiera Italiana – iscritta a Napoli al n° 558, le attività di: verifica dello
stato delle condotte che si sviluppano fra Capo Bon (Tunisia) e Capo Feto
(Mazara del Vallo (TP) – Italia), come graficamente rappresentato nella planimetria
in allegato, mediante ispezione con veicolo subacqueo filoguidato (R.O.V.)
opportunamente strumentato e posizionato; interventi di stabilizzazione delle
condotte tramite posa di Filter Units ai
lati e sopra le condotte da stabilizzare.
Per tutta la durata delle operazioni la M/n “IEVOLI COBALT”
dovrà essere considerata “NAVE CON
MANOVRABILITA’ LIMITATA”, ai sensi della Regola 3, comma 2, lett. ii) del
vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare 1972.
O R D I N A
ART. 1
Prescrizioni
Nel corso
delle ispezioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, sotto la
responsabilità del Comandante della M/n
IEVOLI COBALT nonché dei responsabili del progetto, in funzione delle
rispettive competenze:
1.1. l’inizio
ed il termine delle attività, l’ingresso e l’uscita dall’area da ispezionare
dovranno essere comunicate giornalmente alla Sala operativa di questa
Capitaneria di porto;
1.2. le
ispezioni dovranno essere eseguite in condizioni meteo marine favorevoli con
buona visibilità assicurata. In ogni caso, all’insorgere di fenomeni che
limitino la visibilità, la nave dovrà emettere i segnali sonori previsti dal
“Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972”;
1.3. in fase di ispezione, la nave dovrà mostrare i segnali previsti
dalla regola 27, lett.
b) del “Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare,
1972”, indicanti la propria condizione tecnico-nautica di nave con capacità di
governo limitata, nonché il segnale bilettera I-R (INDIA ROMEO) del C.I.S.;
1.4. durante le ispezioni,
dovrà essere predisposto a bordo
un servizio di vedetta che vigili la zona di mare compresa entro un raggio di mt 3.000 (tremila) dalla nave;
1.5. l’unità
navale, dovrà essere in regola con
tutti i documenti concernenti la sicurezza della navigazione e dovrà osservare
ogni eventuale prescrizione indicata nella pertinente certificazione. In ogni
caso, il numero delle persone a bordo, comprensivo di equipaggio e personale
tecnico scientifico, non dovrà essere superiore al numero consentito dalla
certificazione di sicurezza;
1.6. dovranno
essere utilizzate esclusivamente attrezzature ed apparecchi subacquei
preventivamente testati, muniti di regolare certificazione di collaudo e/o di
conformità;
1.7. tutto
il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere coperto da idonea polizza
assicurativa ed inoltre la nave dovrà essere in possesso della copertura
assicurativa prevista dal D.lgs. 111/2012;
1.8. l’eventuale
posa o abbandono in mare di apparecchiature o attrezzature di qualsiasi genere,
dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando Marittimo Sicilia nonché a
questa Capitaneria di porto, specificando:
- caratteristiche dell’apparecchiatura o attrezzatura;
- posizione;
- modalità di segnalazione;
- motivi mancato recupero;
- azioni in corso/intenzioni e ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
1.9. dovrà essere adottata ogni misura atta a evitare
inquinamenti di ogni genere ed a prevenire danni alle risorse biologiche marine nonché
impedimenti all’esercizio dell’attività di pesca;
1.10. è fatto assoluto divieto
d’impiego di esplosivi;
1.11. ogni
situazione di pericolo attuale o potenziale nonché di emergenza, dovrà essere
tempestivamente segnalata alla Sala operativa di questa Capitaneria di porto,
tramite VHF Ch. 16;
1.12. durante la navigazione e lo svolgimento delle
ispezioni, dovrà essere assicurata la massima cautela e perizia marinaresca al fine di prevenire danni alle condutture
sottomarine ed ai cavi telefonici
presenti in zona, come indicato sulla carta nautica n. 18 edita dall’Istituto
Idrografico della Marina Militare;
1.13. durante la
navigazione e lo svolgimento delle ispezioni dovrà, inoltre, essere prestata la
massima attenzione alla presenza di ostacoli, relitti o reperti sommersi
d’interesse archeologico non riportati sulla documentazione nautica. Si citano
in particolare i relitti di cui alle ordinanze n. 50/2005, 06/2017, 10/2017 e n. 11/2021 scaricabili dal sito web
istituzionale di questo Comando;
1.14. l’eventuale
individuazione o ritrovamento di residuati bellici, dovrà essere immediatamente
comunicata al Comando Marittimo Sicilia ed a questa Capitaneria di porto;
1.15. in caso di
ritrovamento di reperti archeologici sommersi, il comando di bordo ovvero il
Responsabile dei lavori dovranno informare tempestivamente questa Autorità
Marittima nonché la Soprintendenza del Mare presso l’Assessorato regionale dei
Beni Culturali;
1.16. le
operazioni avverranno sotto la responsabilità e la direzione dei responsabili
del progetto, che dovranno tenere informata questa Capitaneria di porto circa
l’andamento delle ispezioni, segnalando tempestivamente ogni eventuale
inconveniente che possa incidere sul regolare svolgimento delle attività;
1.17. dovranno
essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Marina,
dal Comando Marittimo Sicilia e dall’Istituto Idrografico della Marina di cui
ai rispettivi nulla osta in premessa citati.
In particolare, tutti i dati delle misurazioni idrologiche e
oceanografiche, dovranno essere comunicati in
formato digitale all’Istituto Idrografico della Marina al termine
dell’attività;
1.18. L’eventuale
sostituzione dell’unità o l’impiego di ulteriori unità sussidiarie dovrà essere
preventivamente e tempestivamente comunicato a questa Capitaneria di porto.
ART. 2
Distanza di sicurezza
Per tutta la
durata delle attività, qualsiasi nave o natante in transito dovrà mantenersi ad
una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 3000 (tremila) dalla M/n IEVOLI COBALT.
Chiunque
navighi in prossimità della M/n IEVOLI
COBALT dovrà procedere con la massima cautela e, compatibilmente con le
esigenze di manovra, a velocità ridotta, prestando la massima attenzione alle
segnalazioni che potrebbero pervenire a loro rivolte ed attenersi alle
indicazioni ed alle istruzioni comunicati via radio dalla stessa nave.
ART. 3
Deroghe
Non sono soggette agli obblighi di cui all’art. 2 le unità della
Guardia Costiera e delle
altre forze di Polizia
in servizio.
Eventuali
unità adibite ad un pubblico servizio che, in ragione delle finalità
istituzionali perseguite dall’Ente di appartenenza, abbiano necessità non
prorogabile di accedere all’area dovranno informare preventivamente la Sala
operativa di questa Capitaneria di porto ed il comando di bordo della M/n IEVOLI COBALT ed attenersi alle
indicazioni che quest’ultimo potrà fornire al fine di evitare interferenze.
ART. 4
Disposizioni finali
e sanzioni
I
responsabili del progetto nonché il Comandante della M/n IEVOLI COBALT, a seguito della notifica delle prescrizioni
contenute nella presente Ordinanza, assumono formale impegno di piena
osservanza delle stesse e sono da ritenersi
responsabili, in funzione
delle rispettive posizioni e competenze ed in
solido con gli eventuali altri
soggetti individuati o individuabili a norma
di legge, per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti
partecipanti o di terzi in dipendenza dell’attività oggetto del presente
provvedimento, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle
prescrizioni.
La presente
Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell’Autorità Marittima in
materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima e
non esime i responsabili del progetto, quali responsabili dell’attività,
dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale, ulteriore provvedimento autorizzativo
di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo,
specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti
dall’attività posta in essere.
Ai contravventori alla presente
ordinanza si applica
la seguente disciplina sanzionatoria:
- l’illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174
del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un’unità da diporto,
all’art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto
non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale
concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231
del Codice della Navigazione.
L’Autorità
Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che
si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la
salvaguardia della sicurezza della navigazione.
Per quanto non
espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del
Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante
l’affissione all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo e
l’inclusione alla pagina “Ordinanze”
del sito istituzionale di questo Comando, all’indirizzo web: http://www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo/ordinanzee-avvisi.
Mazara del Vallo, lì
IL
COMANDANTE
C.F. (CP) Raffaele GIARDINA