Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo,
VISTA la segnalazione pervenuta a questo Comando circa la presenza di n° 1 (UNO) presunto ordigno bellico in località Selinunte (Comune di Castelvetrano) a circa 100 mt dalla battigia su un fondale di 3 metri in posizione: Lat.: 37°34’52’’N Long.: 012°50’23’’E;
CONSIDERATO che in tale località, in passato, sono stati già individuati diversi ordigni bellici e, pertanto, verificata l’attendibilità della segnalazione;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione in attesa dell’intervento di rimozione/distruzione del presunto ordigno bellico in parola da parte del Nucleo SDAI;
VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del C. N. e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
R E N D E N O T O
che nelle acque antistanti la spiaggia, in prossimità del sorgitore in località Selinunte del Comune di Castelvetrano a circa 100 mt dalla battigia, in posizione: Lat.: 37°34’52’’N - Long.: 012°50’23’’E , è stata segnalata la presenza di n° 1 (uno) presunto ordigno bellico, come meglio indicato nell’allegata planimetria.
O R D I N A:
Art. 1
Con decorrenza immediata e fino alla rimozione del predetto presunto ordigno, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato l’accesso da parte di personale diverso da quello appartenente alle Forze di Polizia. Sono, altresì, vietati la sosta, il transito, l’ancoraggio di unità navali, la pesca (anche subacquea) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto sopra meglio specificato. È fatto obbligo al Comune di Castelvetrano di provvedere all’installazione ed al mantenimento di cartelli monitori ed idonee misure, anche interdittive, atte a segnalare il pericolo ed al fine di garantire la sicurezza e tutela della pubblica incolumità sino ad avvenuta rimozione/distruzione del citato presunto ordigno.
Art. 2
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore con decorrenza immediata, saranno perseguiti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone, animali o cose derivanti dal loro illecito operato, manlevando l’Autorità Marittima da ogni responsabilità. La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna all’albo della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/mazara-del-vallo, nonché l’opportuna diffusone tramite gli organi di informazione.
Mazara del Vallo,
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Enrico ARENA